STATUTO
I. Denominazione, Sede e Durata.
Art. 1 – Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE MOZART SVIZZERA è costituita un’associazione indipendente, apolitica ed aconfessionale, senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.Art. 2 – L’associazione ha sede in Via Besso 31, 6900 Lugano.
Art. 3 – La sua durata è indeterminata.
II. Scopo.
Art. 4 – L’associazione ha per scopo generale la promozione della cultura musicale, anche ad utilità e beneficio dei propri associati e dei terzi, attraverso:- La divulgazione, in Svizzera ed in generale nel mondo, della conoscenza delle opere di Wolfgang Amadeus Mozart e della sua vita, creando un punto di riferimento e di incontro degli associati, degli appassionati e di chiunque voglia approfondire la conoscenza di Mozart e della sua opera;
- La promozione dello studio della musica per la formazione di giovani talenti;
- L’istituzione di concorsi, borse di studio e premi a favore di giovani musicisti e studiosi della musica, anche organizzando corsi di preparazione musicale e/o di perfezionamento;
- La promozione di concerti dei giovani musicisti e del loro talento;
- Il contatto dei giovani musicisti con il mondo professionale concertistico e della musica in generale;
- L’incontro e la crescita formativa e di svago organizzando scambi culturali, viaggi e trasferte nei luoghi mozartiani e nelle sedi ove si tengono delle manifestazioni celebrative e musicali, ovvero ospitando musicisti e compositori;
- L’organizzazione di eventi, rassegne, concerti, rappresentazioni anche teatrali e spettacoli coreutici, volti alla diffusione della conoscenza dell’opera di Mozart e della musica classica in generale.
Art. 5 – Per raggiungere lo scopo l’Associazione svolgerà opera di sensibilizzazione nei confronti di enti e privati e potrà promuovere ed organizzare seminari, laboratori, ricerche storiche, pubblicazioni ed ogni manifestazione ed attività promozionale in genere. Potrà inoltre svolgere ogni attività ritenuta utile o necessaria per il conseguimento del proprio scopo.
III. Associati.
Art. 6 – Il numero degli associati è illimitato.Art. 7 – Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche interessati al perseguimento degli scopi di cui all’art. 4, che con la richiesta accettano lo statuto.
Art. 8 – L’adesione all’Associazione comporta il rispetto delle decisioni degli organi dell’Associazione.
Art. 9 – Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie.
A. Soci fondatori: coloro che hanno fondato l’Associazione;
B. Soci ordinari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di associati, previa presentazione di apposita domanda e delibera favorevole del Comitato direttivo;
C. Soci sostenitori: coloro che sono simpatizzanti ed appassionati di musica;
D. Soci onorari: coloro che sono nominati dal Comitato direttivo, scelti fra le personalità dell’arte, della cultura, delle scienze, della finanza, dell’economia o della politica.
Art. 10 – Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l’ammissione dei nuovi membri e ne informa l’Assemblea generale.
Art. 11 – I soci ordinari possono essere solo persone fisiche. I soci sostenitori possono essere oltre che persone fisiche anche persone giuridiche. Il diritto di voto ed eleggibilità spetta solo ai soci fondatori ed ordinari. I soci fondatori ed i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Art. 12 – La qualità di associato viene meno per dimissioni, morte, esclusione per morosità per oltre sei mesi dalla scadenza del pagamento della quota associativa o altri validi motivi. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale. L’esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L’interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all’Assemblea generale. In caso di perdita della qualità di associato la quota associativa versata non verrà, neanche in parte, restituita. In ogni caso gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
IV. Organizzazione.
A. Assemblea generale.Art. 13 – Gli organi dell’associazione sono:
A. l’Assemblea generale;
B. il Comitato direttivo;
C. l’Ufficio di revisione.
Art. 14 – L’Assemblea generale è composta da tutti gli associati. Gli aventi diritto di voto provvederanno in sede assembleare:
- ad eleggere i membri del Comitato direttivo e, se l’assemblea lo ritiene necessario, all’Ufficio di revisione;
- all’approvazione del rapporto del Presidente e/o del Comitato direttivo;
- all’approvazione del rendiconto annuale e dell’eventuale rapporto di revisione dando scarico dell’operato;
- a deliberare su tutti gli argomenti che saranno proposti dal Comitato direttivo;
- a deliberare sulla revoca del Comitato direttivo;
- all’approvazione delle modifiche statutarie;
- a stabilire la quota annuale dei soci ordinari e sostenitori;
- a deliberare sugli altri progetti iscritti all’ordine del giorno;
- a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 15 – L’assemblea decide a maggioranza semplice dei soci presenti ed aventi diritto di voto. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per delega o procura. Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza dei 2/3 dei soci. In tal caso è inoltre richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Qualora tale quorum non fosse raggiunto, in seconda convocazione, l’assemblea deciderà con qualsiasi numero di soci presenti, a maggioranza semplice.
Art. 16 – L’assemblea generale si tiene una volta l’anno ed entro sei mesi dalla chiusura annuale dei conti. L’esercizio annuale chiude al 31 dicembre. Il primo anno d’esercizio va dal 01 maggio 2018 al 31 dicembre 2018. Un’assemblea sociale straordinaria può essere convocata in ogni tempo dal Comitato direttivo, dall’Ufficio di revisione o da almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto con richiesta scritta e motivata. Le convocazioni devono pervenire ai destinatari con un preavviso di almeno 20 giorni, indicando l’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione. L’assemblea può deliberare unicamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 17 – L’Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato direttivo.
Art. 18 – Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
Art. 19 – L’Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.
B. Comitato direttivo.
Art. 20 – Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l’associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all’Assemblea generale.
Art. 21 – Il Comitato direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati per due anni dall’Assemblea generale. I membri possono essere rieletti. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell’associazione lo esigono.
Art. 22 – Il Comitato direttivo ha il compito di:
- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi;
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
- prendere decisioni relative all’ammissione e alla dimissione degli associati o alla loro eventuale esclusione;
- garantire l’applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell’associazione.
Art. 23 – Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell’associazione.
Art. 24 – Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell’associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell’associazione o esterna ad essa.
Art. 25 – L’associazione è vincolata dalla firma di un membro del Comitato direttivo.
C. Ufficio di revisione.
Art. 26 – L’Ufficio di revisione, se nominato, verifica la gestione finanziaria dell’associazione e presenta un rapporto all’Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall’Assemblea generale.
D. Patrimonio.
Art. 27 – I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell’associazione e all’occorrenza da sussidi pubblici. L’esercizio annuale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. In caso di scioglimenti dell’Associazione l’eventuale saldo attivo verrà devoluto ad un organismo con scopi analoghi.
E. Rapporto con altre Associazioni.
Art. 28 – Per raggiungere i suoi obiettivi, l’Associazione può associarsi con altre Associazioni oppure collaborare con esse. L’affiliazione o la fusione con altre associazioni è di competenza dell’Assemblea sociale, la quale delibera a maggioranza qualificata dei soci.
Il presente Statuto è stato adottato dall’Assemblea costituente del 30 Aprile 2018.
Per l’associazione, il presidente
Anna Kravtchenko
Il Comitato Direttivo:
Anna Kravtchenko
Michele Gentile
Niccolò Gentile